Art. 4.

      l. Le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi di cui all'articolo 2 sono tenuti a dare attuazione al principio di parità di genere nella composizione degli organi di direzione, indirizzo, gestione e controllo.

 

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      2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti cui compete la nomina, la proposta o la designazione garantiscono la rappresentanza di entrambi i generi, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e non discriminazione, negli organi monocratici e collegiali di ciascuna delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 fermo restando gli specifici requisiti di competenza, esperienza e professionalità eventualmente richiesti per l'incarico dalla normativa applicabile.